Maggiorazione incentivi per pannelli europei

ISECO_arcobalenoSono finalmente state pubblicate le  REGOLE APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTE DAL DM 5 MAGGIO 2011 ( per scaricare il documento clicca qui )

I moduli fotovoltaici della MAGE SOLAR e della LATITUDE SOLAR , da noi proposti,  usufruiscono della maggiorazione prevista dal 4° conto energia

Il Decreto introduce una maggiorazione sulla componente incentivante della tariffa del 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione europea.
Per componenti si intendono  Moduli fotovoltaici,  Inverter e sistemi di acquisizione dati,  Componentistica elettrica (per lo stadio corrente continua e corrente alternata), trasformatori, strutture di sostegno (inclusi sistemi di inseguimento completi di apparecchiature elettriche ad essi necessari) e opere civili
In particolare i componenti possono essere definiti europei se   è verificata una delle seguenti condizioni : 

  •  all’interno del sito di produzione ubicato in un Paese dell’Unione Europea devono essere state effettuate  le seguenti lavorazioni  (  Stringatura celle, processo di deposizione, assemblaggio, test elettrici)  
  • I moduli devono contenere almeno un componente (silicio cristallino, wafers o celle) prodotto in UE.

Inverter
Gli inverter, per essere considerati fabbricati in UE, devono avere avuto all’interno del sito produttivo europeo la Progettazione,l’ assemblaggio e le misure/Collaudo. Il costo degli inverter, imputabile ai fini del riconoscimento del premio, non può superare il 25% del “costo d’investimento diverso dal lavoro”

Fornitura della componentistica elettrica e delle strutture di sostegno
Anche per questi componenti (cavi, interruttori, quadri, trasformatori, strutture di sostegno, etc) il Soggetto Responsabile deve dimostrare la provenienza in ambito Unione Europea della fornitura. In ogni caso il valore di tale parte della fornitura, imputabile ai fini del riconoscimento del premio, non può superare il 20% del valore totale delle componenti di costo di cui alla tabella 3.