






| 1. | Il pannello fotovoltaico utilizza la radiazione solare per produrre corrente continua |
| 2. | L'inverter trasforma la corrente continua in corrente alternata |
| 3. | Tutta l’energia prodotta, viene contabilizzata e retribuita, per 20 anni,con la tariffa incentivante della tabella di cui sopra. |
| 4. | La corrente autoprodotta è utilizzata gratuitamente dall'utenza |
| 5. | Un contatore BIDIREZIONALE misura la corrente autoprodotta, non utilizzata e riversata in rete e la corrente che, in regime di scambio sul posto, viene riversata all'utenza quando occorre. In regime di vendita la corrente autoprodotta puo interamente venduta o utilizzata e ceduta secondo la quota eccedente. |
| 6. | Pertanto, in sintesi , il conto energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico poiché comporta l’erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica. Un’ulteriore fonte di ricavo è costituita dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto che può essere poi autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato. LO SCAMBIO SUL POSTO Lo scambio sul posto, disciplinato dalla Deliberazione ARG/elt 74/08, Allegato A - Testo integrato dello scambio sul posto (TISP) -, definisce una nuova regolamentazione del meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi. Il servizio di scambio sul posto sarà regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell’energia scambiata con la rete. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2009 . Il GSE riconosce un contributo, a favore dell’utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo da determinarsi su base annuale solare, viene presa in considerazione: • la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l’ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento); • il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete; • il valore in Euro dell’onere di prelievo sostenuto per l’approvvigionamento dell’energia prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi. In particolare il contributo erogato dal GSE all’utente dello scambio, prevede: • il ristoro dell’onere servizi limitatamente all’energia scambiata con la rete; • il riconoscimento del valore minimo tra l’onere energia e il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete. Nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa in rete risultasse superiore all’onere energia sostenuto dall’utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell’utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l’onere energia degli anni successivi. Il contributo in conto scambio sarà calcolato dal GSE trimestralmente in acconto e corrisposto quando l’importo superi una soglia minima definita dal GSE. Su base annuale sarà calcolato e corrisposto il conguaglio del contributo in conto scambio maturato in corso d’anno. Il sistema predisposto dal GSE prevede che la regolazione di ogni aspetto del rapporto avvenga esclusivamente per via informatica per cui anche l’emissione delle eventuali fatture o delle note di pagamento, avverrà unicamente attraverso il portale web a disposizione dei singoli Utenti dello scambio. Il GSE, entro 30 giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto, erogherà un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell’impianto. In generale il servizio di scambio sul posto produce un vantaggio maggiore per l’Utente dello scambio qualora, su base annua, la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete compensi totalmente l’onere energia associato ai quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete; inoltre, per la totalità dell’energia elettrica scambiata con la rete, l’Utente dello scambio vedrà ristorati dal GSE i costi che ha sostenuto per l’utilizzo della rete in termini di servizi di trasporto, di dispacciamento e, per i soli utenti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili, degli oneri generali di sistema. LA VENDITA DELL'ENERGIA PRODOTTA Per la vendita dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico si possono utilizzare due diverse modalità : 1. “indiretta” mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il GSE, ai sensi della delibera AEEG n. 280/07; 2. “diretta” attraverso la vendita in borsa o ad un grossista (contratto bilaterale). Vendita “indiretta” ai sensi della delibera AEEG n. 280/07 Ai sensi della delibera AEEG n. 280/07, il soggetto che acquista l’energia immessa nella rete è il GSE indipendentemente dalla rete alla quale è connesso l’impianto. Il produttore che intenda aderire al regime di ritiro dedicato è tenuto a proporre istanza e sottoscrivere una convenzione con il GSE attraverso la sezione “Ritiro dedicato”, appositamente predisposta nel sito internet del GSE, all’indirizzo www.gse.it. A tale indirizzo il produttore potrà, inoltre, trovare tutte le informazioni necessarie ed il supporto tecnico utile a portare a termine la domanda. Si evidenzia che questo tipo di vendita “indiretta” dell’energia prodotta e immessa in rete dall’impianto è, di norma, quello consigliabile per le produzioni caratteristiche degli impianti fotovoltaici sia per la semplicità gestionale che per la maggiore redditività dei prezzi minimi garantiti dalla “280/07” rispetto ai prezzi di mercato. Vendita “diretta” attraverso la vendita in borsa o la vendita a un grossista I soggetti responsabili degli impianti di produzione di energia elettrica possono, alternativamente alla modalità di vendita di energia con ritiro dedicato, scegliere di vendere direttamente l’energia in borsa previa iscrizione al mercato dell’energia elettrica. Tali soggetti, per essere ammessi al mercato gestito dal Gestore del Mercato Elettrico - GME, devono presentare al GME una domanda di ammissione, sottoscrivere un contratto di adesione redatto secondo i modelli definiti in allegato alla Disciplina del mercato elettrico e impegnarsi, tra l’altro, a pagare un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per ogni MWh scambiato. Infine, i soggetti responsabili possono decidere di cedere l’energia elettrica prodotta e immessa in rete attraverso un contratto bilaterale con un trader/grossista di energia elettrica ad un prezzo di cessione direttamente negoziato con tale soggetto, il quale può provvedere a regolare con Terna tutti i corrispettivi derivanti dal servizio di dispacciamento. Si evidenzia che questo tipo di vendita “diretta” è, di norma, utilizzato per poter vendere sul mercato le produzioni di energia provenienti da impianti produttivi di grande taglia (non consigliabile quindi pergli impianti fotovoltaici sia per la sua complessità sia per la sua onerosità IL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI Tempi e modalità per il pagamento degli incentivi per un impianto fotovoltaico con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto. Il pagamento dell’incentivo viene effettuato a cadenza bimestrale: il GSE eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica generata dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta, eventualmente maggiorata del premio. La misura dell’energia elettrica prodotta viene trasmessa a cadenza mensile al GSE dai gestori di rete locali, con i quali i soggetti responsabili hanno stipulato il contratto di scambio sul posto. Nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, salvo le verifiche di competenza, corrispettivi bimestrali a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta mentre i relativi conguagli sono emessi non appena i gestori di rete comunicano le misure dell’energia realmente prodotta. Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal soggetto responsabile, con valuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure (“Data di Pagamento”). Ad esempio, il calcolo del corrispettivo relativo al bimestre gennaio-febbraio avverrà nel mese di marzo e la “Data di Pagamento” sarà il 30 aprile. Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta riconosciuta il giorno lavorativo immediatamente successivo. Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l’ammontare bimestrale cumulato non superi i 250 Euro. Tempi e modalità per il pagamento degli incentivi per un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 20 kW. Il pagamento dell’incentivo viene effettuato a cadenza mensile: il GSE eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. La misura dell’energia elettrica prodotta viene trasmessa a cadenza mensile al GSE dai soggetti responsabili o dai gestori di rete locali, nel caso in cui i soggetti responsabili si siano rivolti ad essi per il servizio di trasmissione delle misure. Nella seconda ipotesi, nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, salvo le verifiche di competenza, corrispettivi mensili a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta, mentre i relativi conguagli sono emessi non appena i gestori di rete comunicano le misure mensili dell’energia realmente prodotta. Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal soggetto responsabile, con valuta riconosciuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure (“Data di Pagamento”). Ad esempio, l’incentivo relativo alla produzione di gennaio verrà calcolato in febbraio e la “Data di Pagamento” sarà il 31 marzo. In ogni caso il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, su base annua e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza. Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta riconosciuta il giorno lavorativo immediatamente successivo. Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l’ammontare mensile cumulato non superi i 500 euro. |



| IL CONTO ENERGIA |
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